Art. 9.
               Segreteria della commissione regionale
    1.  Per  l'espletamento  delle  proprie  funzioni, la commissione
regionale  si  avvale della competente struttura dell'assessorato che
svolge compiti di segreteria amministrativa relativamente:
      a) alla   predisposizione   degli   atti   e  alle  istruttorie
concernenti  i ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni
provinciali;
      b) alla verbalizzazione, alla pubblicita' e conservazione degli
atti;
      c) alla  predisposizione  ed all'attuazione delle iniziative di
carattere   promozionale,  statistico,  di  tutela  dell'artigianato,
nonche' relative al coordinamento delle commissioni provinciali;
      d) alla  predisposizione del testo delle relazioni illustrative
e di programma di cui all'art. 10;
      e) all'esame   ed   istruttoria  dei  quesiti  formulati  dalle
commissioni  provinciali in merito agli adempimenti ed alle procedure
di   propria   competenza,   fornendo  opportune  indicazioni  ovvero
promuovendo la pronuncia degli organi competenti;
      f) alla cura di ogni altro adempimento connesso con le funzioni
ed i compiti della commissione.