Art. 9. Segreteria della commissione regionale 1. Per l'espletamento delle proprie funzioni, la commissione regionale si avvale della competente struttura dell'assessorato che svolge compiti di segreteria amministrativa relativamente: a) alla predisposizione degli atti e alle istruttorie concernenti i ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali; b) alla verbalizzazione, alla pubblicita' e conservazione degli atti; c) alla predisposizione ed all'attuazione delle iniziative di carattere promozionale, statistico, di tutela dell'artigianato, nonche' relative al coordinamento delle commissioni provinciali; d) alla predisposizione del testo delle relazioni illustrative e di programma di cui all'art. 10; e) all'esame ed istruttoria dei quesiti formulati dalle commissioni provinciali in merito agli adempimenti ed alle procedure di propria competenza, fornendo opportune indicazioni ovvero promuovendo la pronuncia degli organi competenti; f) alla cura di ogni altro adempimento connesso con le funzioni ed i compiti della commissione.