Art. 10. Norme finanziarie 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di lire 8 miliardi, di cui 2 miliardi per il 1999, 3 miliardi per l'anno 2000 e 3 miliardi per l'anno 2001. 2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, e' istituito nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1999 il capitolo di spesa 24107 con la seguente denominazione: "Contributi a fondo perduto ed in conto interessi e servizi di assistenza tecnica, formazione e tutoraggio del prestito d' onore" con lo stanziamento di lire 2 miliardi, mediante l'utilizzazione dello stanziamento iscritto per il 1999 al capitolo 29002, lettera a), elenco 4, allegato al bilancio stesso. 3. La copertura finanziaria dell'onere previsto per gli anni successivi e' assicurata dalla proiezione pluriennale 1999-2001 della medesima posta contabile iscritta all'elenco 4. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 1o settembre 1999 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 27 agosto 1999.