Art. 2.
                        Soggetti beneficiari
    1. Possono  accedere  ai  finanziamenti  previsti  dalla presente
legge  i  soggetti  in  possesso, alla data della presentazione della
domanda, dei seguenti requisiti:
      a) stato di non occupazione perdurante da almeno sei mesi;
      b) residenza nella Regione;
      c) eta' compresa tra i diciotto e i trentacinque anni;
      d) che  non  beneficino  di analoghi finanziamenti statali o di
altri soggetti pubblici.