Art. 2. Soggetti beneficiari 1. Possono accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge i soggetti in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: a) stato di non occupazione perdurante da almeno sei mesi; b) residenza nella Regione; c) eta' compresa tra i diciotto e i trentacinque anni; d) che non beneficino di analoghi finanziamenti statali o di altri soggetti pubblici.