Art. 4.
                            Agevolazioni
    1. Ai  soggetti  di  cui all'art. 1 i cui progetti siano ritenuti
validi sono concesse le seguenti agevolazioni:
      a) contributo a fondo perduto fino a 25 milioni;
      b) prestito agevolato fino a 25 milioni, restituibile in cinque
anni  ad  un  tasso  a  carico  del beneficiario pari al 2,5 percento
annuo. A tal fine la Regione stipula apposite convenzioni con primari
istituti di credito, attraverso le quali garantire il pagamento della
differenza  tra  il tasso definito in convenzione e quello previsto a
carico  del beneficiario. I prestiti possono altresi' avvalersi delle
garanzie  di cui all'art. 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n.
11;
      c) servizi   di   assistenza  tecnica  da  parte  di  un  tutor
specializzato  nella  fase  di  realizzazione degli investimenti e di
avvio della gestione delle iniziative.
    2.  Per  la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese,
al  netto  dell'IVA,  relative  all'acquisto di attrezzature ed altri
beni  materiali  ed  immateriali ad utilita' pluriennale. I beni e le
attrezzature   devono   essere   direttamente   collegati   al  ciclo
produttivo,  nuovi  di  fabbrica od usati, a condizione che non siano
stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e
comprovate garanzie di funzionalita'.
    3. Non  sono  ammissibili  le  spese sostenute anteriormente alla
data  del  provvedimento  di ammissione delle agevolazioni. Non sono,
inoltre, ammissibili le seguenti spese per:
      a) l'acquisto di terreni;
      b) la  costruzione,  la  ristrutturazione  e  l'acquisto, anche
mediante locazione finanziaria di immobili;
      c) prestazioni di servizi;
      d) stipendi e salari.