Art. 4. Agevolazioni 1. Ai soggetti di cui all'art. 1 i cui progetti siano ritenuti validi sono concesse le seguenti agevolazioni: a) contributo a fondo perduto fino a 25 milioni; b) prestito agevolato fino a 25 milioni, restituibile in cinque anni ad un tasso a carico del beneficiario pari al 2,5 percento annuo. A tal fine la Regione stipula apposite convenzioni con primari istituti di credito, attraverso le quali garantire il pagamento della differenza tra il tasso definito in convenzione e quello previsto a carico del beneficiario. I prestiti possono altresi' avvalersi delle garanzie di cui all'art. 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11; c) servizi di assistenza tecnica da parte di un tutor specializzato nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio della gestione delle iniziative. 2. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, relative all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilita' pluriennale. I beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo, nuovi di fabbrica od usati, a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalita'. 3. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data del provvedimento di ammissione delle agevolazioni. Non sono, inoltre, ammissibili le seguenti spese per: a) l'acquisto di terreni; b) la costruzione, la ristrutturazione e l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria di immobili; c) prestazioni di servizi; d) stipendi e salari.