Art. 5.
             Valutazione ed ammissibilita' delle domande
    1. Le  domande  di  ammissione  alle  agevolazioni  sono  inviate
all'assessorato  competente  in  materia  di politiche per il lavoro.
Alle  domande  deve  essere  allegata  una  dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', redatta secondo uno schema predisposto dalla
Regione  e  che  contenga  le  informazioni  necessarie a valutare la
validita' dell'iniziativa.
    2. Le  domande  di  agevolazione  sono  valutate,  sulla  base di
criteri   predeterminati   dalla   giunta   regionale   con   propria
deliberazione,  da  un comitato, nominato dal presidente della giunta
entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge
nel  Bollettino ufficiale della Regione. Tale comitato di valutazione
e'  composto da tre funzionari indicati dagli assessori competenti in
materia  di  politiche  per il lavoro, per lo sviluppo economico e le
attivita'  produttive,  per  l'economia  e  la finanza regionale. Gli
assessori  competenti  possono  partecipare ai lavori del comitato di
valutazione.  Il comitato di valutazione e' presieduto dall'assessore
competente in materia di formazione di politiche per il lavoro.
    3. Il  comitato  formula  il proprio parere entro 45 giorni dalla
data di ricevimento della domanda.
    4.  La  giunta  regionale,  tenuto conto del parere del comitato,
concede  le  agevolazioni  entro  trenta giorni dall'acquisizione del
parere stesso.