Art. 6.
                   Concessione delle agevolazioni
    1. La  delibera  di  ammissione  alle  agevolazioni  individua il
soggetto  beneficiario  e le caratteristiche del progetto finanziato,
stabilisce le spese ammesse ed i tempi di attuazione delle iniziative
e fissa le agevolazioni concesse.
    2. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio
dell'attivita'  per  almeno  5  anni  dalla  data  della  delibera di
ammissione alle agevolazioni.
    3. Qualora  il comitato ritenga che l'imziativa sia valida ma non
immediatamente  attuabile,  il proponimento puo' essere ammesso ad un
percorso  formativo,  gratuito,  finalizzato a sviluppare il progetto
operativo.
    4. Si  ritengono  immediatamente operativi i progetti in possesso
delle   eventuali   autorizzazioni   amministrative   necessarie,  di
preventivi  completi  e  congrui  degli  investimenti previsti, della
disponibilita' dei locali.
    5. Per le attivita' di istruttoria, di tutoraggio e formazione la
Regione si avvale del supporto tecnico del B.I.C. Lazio.