Art. 6. Concessione delle agevolazioni 1. La delibera di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse ed i tempi di attuazione delle iniziative e fissa le agevolazioni concesse. 2. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attivita' per almeno 5 anni dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni. 3. Qualora il comitato ritenga che l'imziativa sia valida ma non immediatamente attuabile, il proponimento puo' essere ammesso ad un percorso formativo, gratuito, finalizzato a sviluppare il progetto operativo. 4. Si ritengono immediatamente operativi i progetti in possesso delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie, di preventivi completi e congrui degli investimenti previsti, della disponibilita' dei locali. 5. Per le attivita' di istruttoria, di tutoraggio e formazione la Regione si avvale del supporto tecnico del B.I.C. Lazio.