Art. 7.
                         Prestito agevolato
    1. Il  prestito agevolato e' posto in ammortamento dal 1o gennaio
dell'anno  successivo  a  quello  di  erogazione.  Per  il periodo di
preammortamento  sono  dovuti  gli  interessi, nella misura del tasso
agevolato,  da  versare  entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione
del prestito.