Art. 10. Norma finanziaria 1. L'onere per l'attuazione di quanto previsto nella presente legge e' quantificato in lire 50 milioni ed e' iscritto al cap. 11473 che si istituisce con la seguente denominazione: "Spesa per la tutela del patrimonio carsico e valorizzazione della speleologia". 2. La relativa copertura finanziaria e' assicurata mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 16310 del bilancio regionale 1999. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 1o settembre 1999 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 27 agosto 1999.