Art. 10.
                          Norma finanziaria
    1.  L'onere  per  l'attuazione  di quanto previsto nella presente
legge e' quantificato in lire 50 milioni ed e' iscritto al cap. 11473
che si istituisce con la seguente denominazione: "Spesa per la tutela
del patrimonio carsico e valorizzazione della speleologia".
    2.  La  relativa  copertura  finanziaria  e'  assicurata mediante
utilizzazione   di   pari  importo  dello  stanziamento  iscritto  al
cap. 16310 del bilancio regionale 1999.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 1o settembre 1999
                              BADALONI
    Il  visto  del  Commissario  del  Governo  e' stato apposto il 27
agosto 1999.