Art. 2.
Definizioni  di  area  carsica,  di  fenomeno  carsico e di attivita'
                            speleologica
    1. Ai sensi della presente legge sono definiti:
      a) aree   carsiche,   quelle   costituite   da  rocce  composte
prevalentemente  da  elementi solubili agli agenti atmosferici, quali
le rocce carbonatiche e quelle evaporitiche;
      b) fenomeni  carsici  o grotte, le forme superficiali ed ipogee
generate dai processi di dissoluzione e di deposizione chimico-fisica
di  rocce  da  parte delle acque, nonche', per estensione, i fenomeni
sotterranei in litotipi non carsici noti come grotte laviche e quelli
dovuti ad un carsismo attenuato;
      c) attivita'    speleologica,    l'esplorazione,    lo   studio
scientifico e la documentazione delle grotte sotto il profilo fisico,
biologico, storico paletnologico, paleontologico e geografico.