Art. 2. Definizioni di area carsica, di fenomeno carsico e di attivita' speleologica 1. Ai sensi della presente legge sono definiti: a) aree carsiche, quelle costituite da rocce composte prevalentemente da elementi solubili agli agenti atmosferici, quali le rocce carbonatiche e quelle evaporitiche; b) fenomeni carsici o grotte, le forme superficiali ed ipogee generate dai processi di dissoluzione e di deposizione chimico-fisica di rocce da parte delle acque, nonche', per estensione, i fenomeni sotterranei in litotipi non carsici noti come grotte laviche e quelli dovuti ad un carsismo attenuato; c) attivita' speleologica, l'esplorazione, lo studio scientifico e la documentazione delle grotte sotto il profilo fisico, biologico, storico paletnologico, paleontologico e geografico.