Art. 3. Tutela delle grotte 1. All'interno delle grotte di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e' vietato: a) scaricare rifiuti solidi e liquidi, sia in superficie che in profondita'; b) svolgere attivita' che determinino alterazioni ambientali e modificazioni morfologiche delle cavita', ed in particolare: 1) alterare il regime idrico carsico, effettuare scavi o sbancamenti o riempimenti, fatti salvi gli interventi necessari ai fini dell'esplorazione, previamente autorizzati dal sindaco, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, integrato ai sensi dell'art. 7; 2) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici, salve le autorizzazioni rilasciate dalle autorita' competenti. 2. Il sindaco del comune in cui e' sita la grotta puo', sentito il Comitato tecnico scientifico per l'ambiente integrato ai sensi dell'art. 7, regolamentare l'accesso in presenza di reperti paletnologici o paleontologici o di situazioni fisiche o biologiche di particolare fragilita' ed interesse. 3. L'utilizzazione ai fini economici, turistici e sanitari delle grotte iscritte nel catasto di cui all'art. 5, e' autorizzata dal competente organo regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente integrato ai sensi dell'art. 7, sulla base di un progetto corredato da una relazione esplicativa della situazione in atto, delle variazioni che si intendono apportare e dell'impatto ambientale delle forme di utilizzazione previste.