Art. 3.
                         Tutela delle grotte
    1.  All'interno  delle grotte di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b), e' vietato:
      a) scaricare rifiuti solidi e liquidi, sia in superficie che in
profondita';
      b) svolgere  attivita' che determinino alterazioni ambientali e
modificazioni morfologiche delle cavita', ed in particolare:
        1)  alterare  il  regime  idrico  carsico, effettuare scavi o
sbancamenti  o  riempimenti,  fatti salvi gli interventi necessari ai
fini  dell'esplorazione, previamente autorizzati dal sindaco, sentito
il  comitato  tecnico-scientifico  per l'ambiente, integrato ai sensi
dell'art. 7;
        2)  asportare  o  danneggiare concrezioni, animali o resti di
essi,  vegetali,  fossili,  reperti  paleontologici  e paletnologici,
salve le autorizzazioni rilasciate dalle autorita' competenti.
    2.  Il  sindaco del comune in cui e' sita la grotta puo', sentito
il  Comitato  tecnico  scientifico  per l'ambiente integrato ai sensi
dell'art. 7,   regolamentare   l'accesso   in   presenza  di  reperti
paletnologici  o  paleontologici o di situazioni fisiche o biologiche
di particolare fragilita' ed interesse.
    3.  L'utilizzazione ai fini economici, turistici e sanitari delle
grotte  iscritte  nel  catasto  di cui all'art. 5, e' autorizzata dal
competente  organo regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico
per  l'ambiente  integrato  ai  sensi  dell'art. 7,  sulla base di un
progetto  corredato  da una relazione esplicativa della situazione in
atto,  delle  variazioni  che  si  intendono apportare e dell'impatto
ambientale delle forme di utilizzazione previste.