Art. 4. Individuazione delle principali aree carsiche e loro tutela 1. La Regione individua in un apposito elenco le principali aree carsiche di rilevante importanza idrogeologica, comprese quelle soggette a sfruttamento per scopi idropotabili, ambientale e paesaggistico. 2. L'elenco di cui al comma 1, che deve contenere ogni notizia utile ai fini della conoscenza delle aree ivi inserite, e' approvato, previo parere del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente integrato ai sensi dell'art. 7, con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. 3. Nelle aree carsiche comprese nell'elenco di cui al comma 1 non e' consentito effettuare discariche di rifiuti o interventi che alterino l'assetto idromorfogeologico dei luoghi.