Art. 4.
     Individuazione delle principali aree carsiche e loro tutela
    1.  La Regione individua in un apposito elenco le principali aree
carsiche  di  rilevante  importanza  idrogeologica,  comprese  quelle
soggette   a   sfruttamento  per  scopi  idropotabili,  ambientale  e
paesaggistico.
    2.  L'elenco  di  cui al comma 1, che deve contenere ogni notizia
utile ai fini della conoscenza delle aree ivi inserite, e' approvato,
previo   parere   del  comitato  tecnico-scientifico  per  l'ambiente
integrato  ai  sensi  dell'art. 7,  con  deliberazione  della  giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare.
    3. Nelle aree carsiche comprese nell'elenco di cui al comma 1 non
e'  consentito  effettuare  discariche  di  rifiuti  o interventi che
alterino l'assetto idromorfogeologico dei luoghi.