Art. 5. Istituzione del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche 1. Al fine di assicurare la conoscenza e conservazione delle aree e dei fenomeni carsici, e' istituito il catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche. 2. Il catasto di cui al comma 1 e' costituito da: a) l'elenco delle grotte esistenti nel territorio regionale; b) l'elenco delle principali aree carsiche di cui all'art. 4, comma 2. 3. Nel catasto di cui al comma 1 sono indicati per ciascuna grotta o area carsica tutti i dati topografici e metrici, la descrizione ed i rilievi speleologici e geologici. 4. La Regione attribuisce, con apposita convenzione, la formazione, l'aggiornamento e la tenuta del catasto di cui al comma 1 alla federazione speleologica del Lazio. 5. La convenzione di cui al comma 4, da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, deve prevedere le modalita' di acquisizione e di aggiornamento dei dati catastali, la loro consultazione gratuita da parte di chiunque ne abbia interesse e le connesse attivita' scientifiche e divulgative.