Art. 5.
Istituzione del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche
    1. Al fine di assicurare la conoscenza e conservazione delle aree
e  dei  fenomeni  carsici,  e'  istituito  il catasto regionale delle
grotte e delle aree carsiche.
    2. Il catasto di cui al comma 1 e' costituito da:
      a) l'elenco delle grotte esistenti nel territorio regionale;
      b) l'elenco  delle  principali aree carsiche di cui all'art. 4,
comma 2.
    3.  Nel  catasto  di  cui  al  comma 1 sono indicati per ciascuna
grotta  o  area  carsica  tutti  i  dati  topografici  e  metrici, la
descrizione ed i rilievi speleologici e geologici.
    4.   La   Regione   attribuisce,  con  apposita  convenzione,  la
formazione, l'aggiornamento e la tenuta del catasto di cui al comma 1
alla federazione speleologica del Lazio.
    5. La convenzione di cui al comma 4, da stipularsi entro sei mesi
dalla  data di entrata in vigore dalla presente legge, deve prevedere
le  modalita'  di acquisizione e di aggiornamento dei dati catastali,
la  loro  consultazione  gratuita  da  parte  di  chiunque  ne  abbia
interesse e le connesse attivita' scientifiche e divulgative.