Art. 6.
                        Vigilanza e sanzioni
    1.  La  vigilanza  sul rispetto delle disposizioni previste dalla
presente legge e' esercitata dalle province.
    2.  L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3,
e  art. 4, comma 3, comporta la riduzione in pristino dello stato dei
luoghi   e  l'applicazione  delle  seguenti  sanzioni  amministrative
pecuniarie:
      a) da  lire  500  mila  a  lire 5 milioni per l'alterazione del
regime idrico-carsico;
      b) da  lire  500  mila  a lire 5 milioni per la distruzione, il
danneggiamento o l'occlusione delle grotte;
      c) da  lire  100  mila  a  lire  1  milione per l'abbandono dei
rifiuti;
      d) da  lire  500  mila a lire 5 milioni per l'asportazione o il
danneggiamento di concrezioni, animali, vegetali, fossili e reperti;
      e) da  lire  100  mila  a lire 1 milione per l'effettuazione di
scavi  o  sbancamenti  in  violazione  del divieto di cui all'art. 3,
comma 1, lettera b), numero 1);
      f) da  lire  100  mila  a  lire 1 milione per la violazione del
divieto di accesso di cui all'art. 3, comma 2;
      g) da  lire  500  mila  a lire 1 milione per ogni metro cubo di
discarica di rifiuti in aree carsiche.
    3.  Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2 si applica
la normativa regionale vigente in materia di cui alla legge regionale
5 luglio 1994, n. 30.