Art. 6. Vigilanza e sanzioni 1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge e' esercitata dalle province. 2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, e art. 4, comma 3, comporta la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da lire 500 mila a lire 5 milioni per l'alterazione del regime idrico-carsico; b) da lire 500 mila a lire 5 milioni per la distruzione, il danneggiamento o l'occlusione delle grotte; c) da lire 100 mila a lire 1 milione per l'abbandono dei rifiuti; d) da lire 500 mila a lire 5 milioni per l'asportazione o il danneggiamento di concrezioni, animali, vegetali, fossili e reperti; e) da lire 100 mila a lire 1 milione per l'effettuazione di scavi o sbancamenti in violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), numero 1); f) da lire 100 mila a lire 1 milione per la violazione del divieto di accesso di cui all'art. 3, comma 2; g) da lire 500 mila a lire 1 milione per ogni metro cubo di discarica di rifiuti in aree carsiche. 3. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2 si applica la normativa regionale vigente in materia di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.