Art. 7. Integrazione del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente 1. Il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, istituito dall'art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, e' integrato, per il rilascio di pareri relativi alle materie di cui alla presente legge, da: a) due esperti designati dalla giunta regionale, scelti sulla base di documentate esperienze e titoli scientifici in speleologia e carsismo relativi al territorio laziale. Tale designazione e' comunicata alla competente commissione consiliare; b) due esperti designati dalla federazione speleologica del Lazio. 2. I componenti di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale.