Art. 7.
    Integrazione del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente
    1.  Il  comitato  tecnico-scientifico  per  l'ambiente, istituito
dall'art. 13  della  legge  regionale  18  novembre  1991,  n. 74, e'
integrato,  per  il  rilascio  di pareri relativi alle materie di cui
alla presente legge, da:
      a) due  esperti  designati dalla giunta regionale, scelti sulla
base  di documentate esperienze e titoli scientifici in speleologia e
carsismo   relativi  al  territorio  laziale.  Tale  designazione  e'
comunicata alla competente commissione consiliare;
      b) due  esperti  designati  dalla  federazione speleologica del
Lazio.
    2.  I  componenti di cui al comma 1 sono nominati con decreto del
Presidente della giunta regionale.