Art. 8. Albo regionale dei gruppi speleologici del Lazio 1. E' istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di ambiente l'albo regionale dei gruppi speleologici del Lazio. 2. Per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, i gruppi speleologici devono presentare all'assessorato regionale competente in materia d'ambiente: a) l'atto costitutivo unitamente al proprio statuto, da cui risulti che il gruppo speleologico non ha fini di lucro e svolge attivita' finalizzate all'esplorazione, allo studio ed alla tutela del patrimonio carsico e sotterraneo; b) l'elenco nominativo dei soci, con l'indicazione del presidente e del responsabile del gruppo; c) il proprio curriculum attestante le ricerche e le attivita' svolte in ambito speleologico, nonche' le eventuali pubblicazioni. 3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 e' subordinata al parere favorevole del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente integrato ai sensi dell'art. 7. 4. I gruppi speleologici aderenti alla federazione speleologica del Lazio sono iscritti di diritto, previa presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 2.