Art. 8.
          Albo regionale dei gruppi speleologici del Lazio
    1.  E'  istituito  presso  l'assessorato  regionale competente in
materia  di  ambiente  l'albo  regionale  dei gruppi speleologici del
Lazio.
    2.  Per  l'iscrizione  all'albo  di  cui  al  comma  1,  i gruppi
speleologici  devono  presentare all'assessorato regionale competente
in materia d'ambiente:
      a) l'atto  costitutivo  unitamente  al  proprio statuto, da cui
risulti  che  il  gruppo  speleologico  non ha fini di lucro e svolge
attivita'  finalizzate  all'esplorazione,  allo studio ed alla tutela
del patrimonio carsico e sotterraneo;
      b) l'elenco   nominativo   dei   soci,  con  l'indicazione  del
presidente e del responsabile del gruppo;
      c) il  proprio curriculum attestante le ricerche e le attivita'
svolte in ambito speleologico, nonche' le eventuali pubblicazioni.
    3.  L'iscrizione  all'albo  di  cui  al comma 1 e' subordinata al
parere  favorevole  del  comitato  tecnico-scientifico per l'ambiente
integrato ai sensi dell'art. 7.
    4.  I  gruppi speleologici aderenti alla federazione speleologica
del  Lazio  sono  iscritti  di  diritto,  previa  presentazione della
documentazione richiesta ai sensi del comma 2.