Art. 9. Attivita' promozionale - Contributi 1. Al fine di promuovere la ricerca e l'attivita' speleologica, la giunta regionale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 7, predispone entro il 31 gennaio di ogni anno un programma annuale per l'attuazione di ricerche e studi, pubblicazioni, convegni, seminari ed altre iniziative a carattere didattico o divulgativo finalizzati alla conoscenza ed alla valorizzazione delle aree e dei fenomeni carsici o alla ottimizzazione delle tecniche esplorative. 2. Il programma annuale puo' prevedere la concessione di contributi a favore della federazione speleologica del Lazio e dei gruppi speleologici iscritti all'albo di cui all'art. 8 per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1, secondo i criteri e le modalita' stabiliti nel medesimo programma. 3. Per accedere ai contributi di cui al comma 2 i soggetti interessati presentano all'assessorato regionale competente in materia ambientale, entro il 31 maggio di ogni anno, domanda corredata da un dettagliato programma di intervento e dalla relativa previsione di spesa. 4. I soggetti beneficiari dei contributi presentano all'assessorato regionale competente in materia ambientale, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui sono stati erogati i contributi, la documentazione, corredata da una relazione illustrativa, comprovante l'impiego dei fondi percepiti per gli scopi indicati al comma 1.