Art. 9.
                 Attivita' promozionale - Contributi
    1.  Al  fine di promuovere la ricerca e l'attivita' speleologica,
la  giunta  regionale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 7,
predispone  entro il 31 gennaio di ogni anno un programma annuale per
l'attuazione  di  ricerche e studi, pubblicazioni, convegni, seminari
ed  altre  iniziative a carattere didattico o divulgativo finalizzati
alla  conoscenza  ed  alla  valorizzazione  delle aree e dei fenomeni
carsici o alla ottimizzazione delle tecniche esplorative.
    2.   Il  programma  annuale  puo'  prevedere  la  concessione  di
contributi  a  favore  della federazione speleologica del Lazio e dei
gruppi  speleologici  iscritti  all'albo  di  cui  all'art.  8 per la
realizzazione  delle attivita' di cui al comma 1, secondo i criteri e
le modalita' stabiliti nel medesimo programma.
    3.  Per  accedere  ai  contributi  di  cui  al comma 2 i soggetti
interessati   presentano   all'assessorato  regionale  competente  in
materia  ambientale,  entro  il  31  maggio  di  ogni  anno,  domanda
corredata  da un dettagliato programma di intervento e dalla relativa
previsione di spesa.
    4.    I    soggetti   beneficiari   dei   contributi   presentano
all'assessorato  regionale competente in materia ambientale, entro il
31 maggio  dell'anno  successivo a quello in cui sono stati erogati i
contributi,   la   documentazione,   corredata   da   una   relazione
illustrativa, comprovante l'impiego dei fondi percepiti per gli scopi
indicati al comma 1.