Art. 10.
             Osservatorio regionale sull'associazionismo
    1.  E'  istituito l'osservatorio regionale sul l'associazionismo,
di seguito denominato Osservatorio.
    2.  L'Osservatorio,  costituito  con decreto del Presidente della
giunta regionale, e' composto da:
      a) l'assessore  competente  in  materia  di  politiche  per  la
qualita' della vita, o da un suo delegato, che lo presiede;
      b) un   rappresentante   dei  comuni  della  Regione  designato
dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);
      c) un  rappresentante  delle  province  della Regione designato
dall'Unione regionale province del Lazio (URPL);
      d) sei  rappresentanti delle associazioni iscritte nel registro
eletti dalla conferenza regionale di cui all'art. 12;
      e) due   rappresentanti  dei  coordinamenti  o  federazioni  di
associazioni  iscritte nel registro eletti dalla conferenza regionale
di cui all'art. 12.
    3.  L'Osservatorio  e'  integrato,  di  volta  in  volta, con gli
assessori  regionali  competenti  per  gli ambiti di attivita' di cui
all'art.   2.   Il   presidente  dell'Osservatorio  puo'  invitare  a
partecipare  alle  sedute  i  funzionari  regionali competenti per le
questioni   oggetto   di   esame,   nonche'  i  rappresentanti  delle
associazioni interessate.
    4.  Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un
dipendente  regionale  di  qualifica  funzionale  non  inferiore alla
sesta.
    5.   Ai   membri  dell'Osservatorio  esterni  all'amministrazione
regionale,  non aventi la residenza o il domicilio nel comune di Roma
e' corrisposto:
      a) il  rimborso  delle  spese di viaggio, se vengono utilizzati
mezzi di trasporto per il pubblico;
      b) il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per
il  personale  regionale  all'art. 11, comma 8, della legge regionale
22 febbraio  1992,  n.  20,  se  viene utilizzato il proprio mezzo di
trasporto.
    6.   L'Osservatorio  si  riunisce  almeno  sei  volte  l'anno  su
convocazione  del  suo presidente; in via straordinaria puo' riunirsi
su richiesta motivata di uno degli assessori regionali competenti per
gli  ambiti  di  attivita'  di cui all'art. 2, o di almeno sei membri
dell'Osservatorio.
    7.  I  componenti  dell'Osservatorio  durano in carica due anni a
partire dal conferimento dell'incarico.