Art. 10. Osservatorio regionale sull'associazionismo 1. E' istituito l'osservatorio regionale sul l'associazionismo, di seguito denominato Osservatorio. 2. L'Osservatorio, costituito con decreto del Presidente della giunta regionale, e' composto da: a) l'assessore competente in materia di politiche per la qualita' della vita, o da un suo delegato, che lo presiede; b) un rappresentante dei comuni della Regione designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI); c) un rappresentante delle province della Regione designato dall'Unione regionale province del Lazio (URPL); d) sei rappresentanti delle associazioni iscritte nel registro eletti dalla conferenza regionale di cui all'art. 12; e) due rappresentanti dei coordinamenti o federazioni di associazioni iscritte nel registro eletti dalla conferenza regionale di cui all'art. 12. 3. L'Osservatorio e' integrato, di volta in volta, con gli assessori regionali competenti per gli ambiti di attivita' di cui all'art. 2. Il presidente dell'Osservatorio puo' invitare a partecipare alle sedute i funzionari regionali competenti per le questioni oggetto di esame, nonche' i rappresentanti delle associazioni interessate. 4. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta. 5. Ai membri dell'Osservatorio esterni all'amministrazione regionale, non aventi la residenza o il domicilio nel comune di Roma e' corrisposto: a) il rimborso delle spese di viaggio, se vengono utilizzati mezzi di trasporto per il pubblico; b) il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale regionale all'art. 11, comma 8, della legge regionale 22 febbraio 1992, n. 20, se viene utilizzato il proprio mezzo di trasporto. 6. L'Osservatorio si riunisce almeno sei volte l'anno su convocazione del suo presidente; in via straordinaria puo' riunirsi su richiesta motivata di uno degli assessori regionali competenti per gli ambiti di attivita' di cui all'art. 2, o di almeno sei membri dell'Osservatorio. 7. I componenti dell'Osservatorio durano in carica due anni a partire dal conferimento dell'incarico.