Art. 11.
                      Compiti dell'Osservatorio
    1. L'Osservatorio:
      a) avanza  alla  giunta  ed  al  consiglio  regionale  proposte
d'intervento nelle materie che interessano gli ambiti di attivita' di
cui all'art. 2;
      b) formula   proposte  agli  organi  regionali  ai  fini  della
programmazione     regionale     negli     ambiti     di    attivita'
dell'associazionismo;
      c) cura  i  rapporti  con  i servizi interessati agli ambiti di
attivita' dell'associazionismo;
      d) promuove  ed  attua,  anche  in  collaborazione con gli enti
locali  e  con  i  loro  istituti  di ricerca, iniziative di studio e
ricerca sull'associazionismo;
      e) raccoglie  ed aggiorna dati e documenti sull'associazionismo
a livello regionale, nazionale e comunitario, avvalendosi dei servizi
di cui all'art. 5, comma 1, lettera d);
      f) tiene   copie   delle   convenzioni   stipulate   ai   sensi
dell'art. 7.