Art. 11. Compiti dell'Osservatorio 1. L'Osservatorio: a) avanza alla giunta ed al consiglio regionale proposte d'intervento nelle materie che interessano gli ambiti di attivita' di cui all'art. 2; b) formula proposte agli organi regionali ai fini della programmazione regionale negli ambiti di attivita' dell'associazionismo; c) cura i rapporti con i servizi interessati agli ambiti di attivita' dell'associazionismo; d) promuove ed attua, anche in collaborazione con gli enti locali e con i loro istituti di ricerca, iniziative di studio e ricerca sull'associazionismo; e) raccoglie ed aggiorna dati e documenti sull'associazionismo a livello regionale, nazionale e comunitario, avvalendosi dei servizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera d); f) tiene copie delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 7.