Art. 12. Conferenza regionale sull'associazionismo 1. La giunta regionale convoca almeno ogni anno, presso l'assessorato competente in materia di politiche per la qualita' della vita, in collaborazione con gli enti locali e con i rappresentanti delle associazioni iscritte nel registro, una conferenza al fine di verificare le politiche di interesse associazionistico e di formulare le proposte sugli indirizzi e gli orientamenti che la Regione e gli enti locali interessati, nell'ambito del loro ruolo istituzionale, pongono in essere negli ambiti di attivita' di cui all'art. 2. 2. La conferenza e' altresi finalizzaa a raccogliere valutazioni sulle politiche regionali, nazionali e dell'Unione europea in materia di associazionismo. 3. La giunta regionale, avvalendosi dell'Osservatorio, presenta alla conferenza un rapporto sullo stato dell'associazionismo nella Regione. 4. La conferenza elegge i componenti dell'Osservatorio di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) ed e), rispettivamente tra i rappresentanti delle associazioni iscritte nel registro che abbiano sede operativa in almeno tre province della Regione e tra i rappresentanti dei coordinamenti o delle federazioni di associazioni, che abbiano una sede operativa nella Regione. 5. Alla conferenza intervengono con diritto di voto i legali rappresentanti, o loro delegati, delle associazioni iscritte nel registro; possono altresi partecipare senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni non iscritte. 6. La conferenza elegge al suo interno un consiglio di presidenza composto da tre membri che presiedono, a turno, le assemblee e durano in carica due anni. 7. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte da un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla sesta.