Art. 12.
              Conferenza regionale sull'associazionismo
    1.   La   giunta  regionale  convoca  almeno  ogni  anno,  presso
l'assessorato  competente  in  materia  di  politiche per la qualita'
della   vita,   in  collaborazione  con  gli  enti  locali  e  con  i
rappresentanti   delle   associazioni   iscritte  nel  registro,  una
conferenza   al   fine   di  verificare  le  politiche  di  interesse
associazionistico  e  di  formulare le proposte sugli indirizzi e gli
orientamenti   che   la   Regione  e  gli  enti  locali  interessati,
nell'ambito  del  loro  ruolo  istituzionale, pongono in essere negli
ambiti di attivita' di cui all'art. 2.
    2.  La conferenza e' altresi finalizzaa a raccogliere valutazioni
sulle politiche regionali, nazionali e dell'Unione europea in materia
di associazionismo.
    3.  La  giunta regionale, avvalendosi dell'Osservatorio, presenta
alla  conferenza  un  rapporto sullo stato dell'associazionismo nella
Regione.
    4.  La  conferenza  elegge  i componenti dell'Osservatorio di cui
all'art.  10,  comma  2,  lettere  d)  ed  e),  rispettivamente tra i
rappresentanti  delle  associazioni iscritte nel registro che abbiano
sede  operativa  in  almeno  tre  province  della  Regione  e  tra  i
rappresentanti dei coordinamenti o delle federazioni di associazioni,
che abbiano una sede operativa nella Regione.
    5.  Alla  conferenza  intervengono  con  diritto di voto i legali
rappresentanti,  o  loro  delegati,  delle  associazioni iscritte nel
registro;  possono  altresi  partecipare  senza  diritto  di  voto, i
rappresentanti delle associazioni non iscritte.
    6. La conferenza elegge al suo interno un consiglio di presidenza
composto da tre membri che presiedono, a turno, le assemblee e durano
in carica due anni.
    7.  Le  funzioni di segretario della conferenza sono svolte da un
dipendente regionale di qualifica non inferiore alla sesta.