Art. 13.
              Formazione ed aggiornamento professionale
    1.  La  Regione, nei propri piani della formazione professionale,
coordina  e  sostiene  la promozione di progetti di qualificazione ed
aggiornamento  professionale  degli  operatori  che vengono impegnati
nelle  attivita'  delle  associazioni; agevola altresi' l'accesso dei
membri  delle  associazioni ai corsi ed alle iniziative di formazione
promossi dalla Regione.