Art. 13. Formazione ed aggiornamento professionale 1. La Regione, nei propri piani della formazione professionale, coordina e sostiene la promozione di progetti di qualificazione ed aggiornamento professionale degli operatori che vengono impegnati nelle attivita' delle associazioni; agevola altresi' l'accesso dei membri delle associazioni ai corsi ed alle iniziative di formazione promossi dalla Regione.