Art. 14.
                          Norme finanziarie
    1.  Per gli oneri di spesa relativi all'attuazione degli articoli
6  e  7 e' istituito il capitolo 42130 denominato "Contributo ad enti
locali  e  ad  associazioni  per  la  promozione ed il sostengo delle
attivita' delle associazioni. Per l'esercizio 1999, detto capitolo e'
alimentato  mediante  utilizzazione  dell'accantonamento disposto con
legge  regionale  7 giugno 1999, n. 7 di lire 200 milioni al capitolo
49001,  lettera  c), elenco 4) allegato al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1999.
    2.  Per gli oneri di spesa relativi all'attuazione degli articolo
10  e  11  e'  istituito  nel  medesimo  bilancio  il  capitolo 42144
denominato  "Spese  per  il funzionamento dell'Osservatorio regionale
sull'associazionismo" con lo stanziamento di lire 50 milioni mediante
riduzione  di  pari  importo  dal capitolo 16310 denominato "Fondo di
riserva per spese obbligatorie e d'ordine".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 1o settembre 1999
                              BADALONI
    Il  visto  del  Commissario  del  Governo  e' stato apposto il 27
agosto 1999.