Art. 14. Norme finanziarie 1. Per gli oneri di spesa relativi all'attuazione degli articoli 6 e 7 e' istituito il capitolo 42130 denominato "Contributo ad enti locali e ad associazioni per la promozione ed il sostengo delle attivita' delle associazioni. Per l'esercizio 1999, detto capitolo e' alimentato mediante utilizzazione dell'accantonamento disposto con legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 di lire 200 milioni al capitolo 49001, lettera c), elenco 4) allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999. 2. Per gli oneri di spesa relativi all'attuazione degli articolo 10 e 11 e' istituito nel medesimo bilancio il capitolo 42144 denominato "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale sull'associazionismo" con lo stanziamento di lire 50 milioni mediante riduzione di pari importo dal capitolo 16310 denominato "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 1o settembre 1999 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 27 agosto 1999.