Art. 2. Ambiti di attivita' 1. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei contributi di cui alla presente legge, le associazioni liberamente costituite che svolgono, nell'interesse degli associati e/o della collettivita', le attivita' finalizzate: a) all'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignita' sociale degli individui e dei gruppi; b) all'attuazione del principio di solidarieta', per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali; c) allo sviluppo della democrazia e della persona umana; d) alla valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multireligiosa e della solidarieta' fra i popoli; e) alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla realizzazione delle pari opportunita' fra donne e uomini; f) alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico; g) alla prevenzione di azioni dannose nei confronti delle risorse di cui alla lettera f); h) alla realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacita' umane e professionali; i) alla tutela dei diritti dei consumatori; l) alla realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali, nel quadro della sicurezza sociale; m) al superamento di tutte le forme di disagio sociale; n) all'affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente; o) allo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo ed alla promozione della salute; p) allo sviluppo ed alla promozione del turismo sociale e culturale con particolare riferimento alla terza eta' ed all'attivita' giovanile; q) alla promozione di un'efficace protezione civile.