Art. 2.
                         Ambiti di attivita'
    1. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei contributi
di  cui  alla  presente legge, le associazioni liberamente costituite
che svolgono, nell'interesse degli associati e/o della collettivita',
le attivita' finalizzate:
      a) all'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignita'
sociale degli individui e dei gruppi;
      b) all'attuazione  del principio di solidarieta', per affermare
i  diritti  di  tutti  i  residenti,  anche immigrati, e per superare
squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
      c) allo sviluppo della democrazia e della persona umana;
      d) alla  valorizzazione della pace, della cultura multietnica e
multireligiosa e della solidarieta' fra i popoli;
      e) alla  piena  attuazione  dei diritti di cittadinanza ed alla
realizzazione delle pari opportunita' fra donne e uomini;
      f) alla  tutela ed alla valorizzazione delle risorse ambientali
e del patrimonio storico ed artistico;
      g) alla  prevenzione  di  azioni  dannose  nei  confronti delle
risorse di cui alla lettera f);
      h) alla  realizzazione  di uno sviluppo economico e sociale che
valorizzi le attitudini e le capacita' umane e professionali;
      i) alla tutela dei diritti dei consumatori;
      l) alla  realizzazione  di  un  sistema  integrato  di  servizi
sanitari e sociali, nel quadro della sicurezza sociale;
      m) al superamento di tutte le forme di disagio sociale;
      n) all'affermazione  del  diritto alla cultura, alla educazione
ed alla formazione permanente;
      o) allo  sviluppo  della  pratica  sportiva e di educazione del
corpo ed alla promozione della salute;
      p) allo  sviluppo  ed  alla  promozione  del  turismo sociale e
culturale   con   particolare   riferimento   alla   terza   eta'  ed
all'attivita' giovanile;
      q) alla promozione di un'efficace protezione civile.