Art. 3. R e q u i s i t i 1. Nell'atto costitutivo e nello statuto delle associazioni di cui all'art. 2 devono essere espressamente previsti: a) l'assenza di fini di lucro; b) l'elettivita' delle cariche associative e gratuita' delle stesse nel rispetto del principio della pari opportunita' tra donne e uomini; c) i criteri di ammissione; d) l'obbligo di formazione del bilancio annuale dal quale debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti; e) le modalita' di approvazione del bilancio da parte degli organi statutari; f) le modalita' di scioglimento dell'associazione; g) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione a fini di utilita' sociale.