Art. 3.
                          R e q u i s i t i
    1.  Nell'atto  costitutivo  e nello statuto delle associazioni di
cui all'art. 2 devono essere espressamente previsti:
      a) l'assenza di fini di lucro;
      b) l'elettivita'  delle  cariche  associative e gratuita' delle
stesse nel rispetto del principio della pari opportunita' tra donne e
uomini;
      c) i criteri di ammissione;
      d) l'obbligo  di  formazione  del  bilancio  annuale  dal quale
debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti;
      e) le  modalita'  di  approvazione  del bilancio da parte degli
organi statutari;
      f) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
      g) l'obbligo  di  devoluzione  del  patrimonio  residuo dopo la
liquidazione a fini di utilita' sociale.