Art. 4.
                         E s c l u s i o n i
    1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:
      a) i   partiti   politici,   le   associazioni   sindacali,  le
associazioni professionali e di categoria;
      b) le  organizzazioni  di volontariato iscritte nel registro di
cui  all'art.  3  della  legge  regionale  28 giugno  1993,  n.  29 e
successive modificazioni;
      c) le  cooperative sociali iscritte nell'albo di cui all'art. 3
della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24.
    2.  Non  rientrano,  altresi',  nell'ambito di applicazione della
presente legge le associazioni che:
      a) organizzano  l'attivita' per i propri soci o anche terzi non
perseguendo le finalita' di cui all'art. 1;
      b) prevedono   il   diritto   di   trasferimento   della  quota
associativa o collegano la partecipazione sociale alla titolarita' di
azioni o quote di natura patrimoniale.