Art. 4. E s c l u s i o n i 1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge: a) i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di categoria; b) le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e successive modificazioni; c) le cooperative sociali iscritte nell'albo di cui all'art. 3 della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. 2. Non rientrano, altresi', nell'ambito di applicazione della presente legge le associazioni che: a) organizzano l'attivita' per i propri soci o anche terzi non perseguendo le finalita' di cui all'art. 1; b) prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa o collegano la partecipazione sociale alla titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale.