Art. 5.
                       A g e v o l a z i o n i
    1. La Regione favorisce l'associazionismo attraverso:
      a) la stipula delle convenzioni di cui all'art. 7;
      b) la  messa  a  disposizione  di spazi ed attrezzature, previa
verifica  della disponibilita', con contratto di comodato gratuito ai
sensi  dell'art. 1803  del  codice  civile,  con  spese di gestione e
manutenzione a carico del comodatario;
      c) la  promozione  della  messa  a  disposizione  di  spazi  ed
attrezzature  da parte degli enti locali, secondo le modalita' di cui
alla lettera b);
      d) la   stipulazione   di   accordi  con  le  associazioni  per
consentire  l'accesso  ai  servizi  di documentazione, informativi ed
informatici;
      e) il  sostegno  a  specifici  progetti  di attivita', anche di
carattere innovativo;
      f) la   qualificazione   e   l'aggiornamento  degli  operatori,
comprese attivita' formative finanziate dal fondo sociale europeo.