Art. 5. A g e v o l a z i o n i 1. La Regione favorisce l'associazionismo attraverso: a) la stipula delle convenzioni di cui all'art. 7; b) la messa a disposizione di spazi ed attrezzature, previa verifica della disponibilita', con contratto di comodato gratuito ai sensi dell'art. 1803 del codice civile, con spese di gestione e manutenzione a carico del comodatario; c) la promozione della messa a disposizione di spazi ed attrezzature da parte degli enti locali, secondo le modalita' di cui alla lettera b); d) la stipulazione di accordi con le associazioni per consentire l'accesso ai servizi di documentazione, informativi ed informatici; e) il sostegno a specifici progetti di attivita', anche di carattere innovativo; f) la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori, comprese attivita' formative finanziate dal fondo sociale europeo.