Art. 6. C o n t r i b u t i 1. La Regione sostiene l'associazionismo attraverso la concessione di contributi: a) agli enti locali che presentino annualmente piani di intervento a favore di iniziative e progetti di associazioni operanti sul territorio ed iscritte al registro di cui all'art. 9; b) alle associazioni iscritte nel registro di cui all'art. 9 che presentino iniziative e progetti compiutamente documentati direttamente alla Regione. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale determina, con propria deliberazione, i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma 1. 3. La giunta regionale, sulla base dei piani di intervento di cui al comma 1, lettera a), o delle iniziative o progetti di cui al comma 1, lettera b), presentati entro il 31 maggio di ogni anno, provvede annualmente al riparto dei fondi tra gli enti e le associazioni di cui al comma 1, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche per la qualita' della vita. 4. La partecipazione finanziaria della Regione a progetti e iniziative inseriti nei piani di intervento di cui al comma 1, non puo' essere superiore al cinquanta per cento del valore del progetto e dell'iniziativa. 5. I contributi ottenuti devono essere rendicontati dalle associazioni beneficiarie entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui i contributi si riferiscono.