Art. 6.
                         C o n t r i b u t i
    1.   La   Regione   sostiene   l'associazionismo   attraverso  la
concessione di contributi:
      a) agli   enti  locali  che  presentino  annualmente  piani  di
intervento a favore di iniziative e progetti di associazioni operanti
sul territorio ed iscritte al registro di cui all'art. 9;
      b) alle  associazioni  iscritte  nel registro di cui all'art. 9
che   presentino  iniziative  e  progetti  compiutamente  documentati
direttamente alla Regione.
    2.  Entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente   legge,   la   giunta   regionale  determina,  con  propria
deliberazione,  i  criteri  e  le  modalita'  per  la concessione dei
contributi di cui al comma 1.
    3. La giunta regionale, sulla base dei piani di intervento di cui
al comma 1, lettera a), o delle iniziative o progetti di cui al comma
1,  lettera  b), presentati entro il 31 maggio di ogni anno, provvede
annualmente  al  riparto  dei fondi tra gli enti e le associazioni di
cui  al  comma 1, su proposta dell'assessore competente in materia di
politiche per la qualita' della vita.
    4.  La  partecipazione  finanziaria  della  Regione  a progetti e
iniziative  inseriti  nei  piani di intervento di cui al comma 1, non
puo'  essere superiore al cinquanta per cento del valore del progetto
e dell'iniziativa.
    5.   I  contributi  ottenuti  devono  essere  rendicontati  dalle
associazioni beneficiarie entro il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello cui i contributi si riferiscono.