Art. 7.
                        C o n v e n z i o n i
    1.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di cui all'art. 2, la
Regione   e   gli  enti  locali  possono  stipulare  convenzioni  con
associazioni  iscritte  nel  registro di cui all'art. 9, nel rispetto
dei criteri indicati all'art. 8.
    2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono determinare:
      a) l'attivita' oggetto del rapporto convenzionale;
      b) la durata ed il costo dell'attivita' convenzionata;
      c) la  disciplina  dei  rapporti  finanziari,  ivi  comprese le
modalita' della rendicontazione;
      d) le  modalita'  per l'eventuale utilizzazione delle strutture
pubbliche;
      e) le  forme di verifica sull'esecuzione degli interventi e sui
risultati finali;
      f) il  personale,  le  strutture,  le  attrezzature  ed i mezzi
impiegati  nello  svolgimento  delle attivita', con l'indicazione sia
del  personale  retribuito  che  di  quello  che eventualmente svolge
attivita' di volontariato;
      g) la copertura assicurativa degli associati per danni arrecati
a  terzi nello svolgimento dell'attivita', nonche' contro infortuni e
malattie   connesse   all'attivita'  stessa,  compreso  il  personale
volontario;
      h) le modalita' di coordinamento fra l'associazione e l'ente;
      i) le modalita' di risoluzione della convenzione.