Art. 7. C o n v e n z i o n i 1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, la Regione e gli enti locali possono stipulare convenzioni con associazioni iscritte nel registro di cui all'art. 9, nel rispetto dei criteri indicati all'art. 8. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono determinare: a) l'attivita' oggetto del rapporto convenzionale; b) la durata ed il costo dell'attivita' convenzionata; c) la disciplina dei rapporti finanziari, ivi comprese le modalita' della rendicontazione; d) le modalita' per l'eventuale utilizzazione delle strutture pubbliche; e) le forme di verifica sull'esecuzione degli interventi e sui risultati finali; f) il personale, le strutture, le attrezzature ed i mezzi impiegati nello svolgimento delle attivita', con l'indicazione sia del personale retribuito che di quello che eventualmente svolge attivita' di volontariato; g) la copertura assicurativa degli associati per danni arrecati a terzi nello svolgimento dell'attivita', nonche' contro infortuni e malattie connesse all'attivita' stessa, compreso il personale volontario; h) le modalita' di coordinamento fra l'associazione e l'ente; i) le modalita' di risoluzione della convenzione.