Art. 8. Criteri di priorita' per la stipulazione delle convenzioni La Regione e gli enti locali, ai fini della scelta delle associazioni per la stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 7, si attengono a criteri di priorita' comprovanti l'attitudine e la capacita' operativa delle associazioni, considerando in particolare: a) l'esperienza maturata nell'attivita' oggetto della convenzione, adeguatamente documentabile; b) il livello qualitativo in ordine ad aspetti strutturali, organizzativi e di personale, in riferimento all'attivita' da svolgere; c) l'offerta di modalita' di carattere innovativo e/o sperimentale per l'esecuzione degli interventi e la gestione dei servizi; d) il grado di presenza e di distribuzione operativa nel territorio, nonche' le sedi o la sede dell'associazione; e) la qualificazione e la formazione degli operatori; f) l'offerta di modalita' operative basate sulla collaborazione tra piu' associazioni allo stesso progetto. 2. Per le convenzioni da stipularsi a livello regionale, l'individuazione delle associazioni e' effettuata dalla giunta regionale nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.