Art. 8.
     Criteri di priorita' per la stipulazione delle convenzioni
    La  Regione  e  gli  enti  locali,  ai  fini  della  scelta delle
associazioni per la stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 7,
si  attengono  a  criteri  di priorita' comprovanti l'attitudine e la
capacita' operativa delle associazioni, considerando in particolare:
      a) l'esperienza    maturata    nell'attivita'   oggetto   della
convenzione, adeguatamente documentabile;
      b) il  livello  qualitativo  in  ordine ad aspetti strutturali,
organizzativi   e  di  personale,  in  riferimento  all'attivita'  da
svolgere;
      c) l'offerta   di   modalita'   di   carattere  innovativo  e/o
sperimentale  per  l'esecuzione  degli  interventi  e la gestione dei
servizi;
      d) il  grado  di  presenza  e  di  distribuzione  operativa nel
territorio, nonche' le sedi o la sede dell'associazione;
      e) la qualificazione e la formazione degli operatori;
      f) l'offerta di modalita' operative basate sulla collaborazione
tra piu' associazioni allo stesso progetto.
    2.   Per  le  convenzioni  da  stipularsi  a  livello  regionale,
l'individuazione   delle  associazioni  e'  effettuata  dalla  giunta
regionale nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.