Art. 9. Registro regionale delle associazioni 1. E' istituito presso l'assessorato competente in materia di politiche per la qualita' della vita il registro regionale delle associazioni, di seguito denominato registro, al quale possono iscriversi le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 ed operanti negli ambiti di attivita' previsti dall'art. 2. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni operanti da almeno sei mesi nella Regione presentano all'assessorato competente in materia di politiche per la qualita' della vita domanda di iscrizione nel registro, corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto e di una relazione sull'attivita' che svolgono o intendono svolgere nel territorio regionale. 3. Il direttore del dipartimento competente in materia di servizi sociali, entro settantacinque giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dell'esistenza delle condizioni di cui al comma 1, dispone l'iscrizione nel registro con proprio provvedimento, oppure il diniego di iscrizione con provvedimento motivato; in caso di inerzia da parte dell'amministrazione, trascorso il termine indicato, la domanda si intende accolta. La cancellazione dal registro e' disposta con provvedimento motivato dal direttore del dipartimento competente in materia di servizi sociali. 4. La competente struttura dell'assessorato competente in materia di politiche per la qualita' della vita cura la tenuta del registro e procede, con periodicita' annuale, alla revisione ed all'aggiornamento dello stesso in relazione al permanere delle condizioni di cui al comma 1. 5. L'iscrizione al registro e' condizione per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 7 e per beneficiare delle agevolazioni e dei contributi previsti dalla presente legge. 6. La giunta regionale puo', con propria deliberazione, articolare il registro in piu' sezioni, a seconda dell'ambito di attivita' e/o territoriale. 7. Le associazioni gia' iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge regionale n. 29/1993 e successive modificazioni possono far domanda di iscrizione ai sensi del comma 2, previa richiesta di cancellazione dal suddetto registro.