Art. 9.
                Registro regionale delle associazioni
    1.  E'  istituito  presso  l'assessorato competente in materia di
politiche  per  la  qualita'  della  vita il registro regionale delle
associazioni,  di  seguito  denominato  registro,  al  quale  possono
iscriversi  le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art.
3 ed operanti negli ambiti di attivita' previsti dall'art. 2.
    2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, le
associazioni  operanti  da  almeno  sei mesi nella Regione presentano
all'assessorato  competente  in  materia di politiche per la qualita'
della  vita  domanda  di  iscrizione nel registro, corredata di copia
dell'atto   costitutivo   e   dello   statuto   e  di  una  relazione
sull'attivita'  che  svolgono  o  intendono  svolgere  nel territorio
regionale.
    3. Il direttore del dipartimento competente in materia di servizi
sociali,   entro  settantacinque  giorni  dalla  presentazione  della
domanda,  previa  verifica  dell'esistenza delle condizioni di cui al
comma 1, dispone l'iscrizione nel registro con proprio provvedimento,
oppure  il  diniego di iscrizione con provvedimento motivato; in caso
di  inerzia  da  parte  dell'amministrazione,  trascorso  il  termine
indicato,  la  domanda  si  intende  accolta.  La  cancellazione  dal
registro  e'  disposta  con  provvedimento motivato dal direttore del
dipartimento competente in materia di servizi sociali.
    4. La competente struttura dell'assessorato competente in materia
di politiche per la qualita' della vita cura la tenuta del registro e
procede,    con    periodicita'    annuale,    alla    revisione   ed
all'aggiornamento  dello  stesso  in  relazione  al  permanere  delle
condizioni di cui al comma 1.
    5.  L'iscrizione  al  registro e' condizione per la stipula delle
convenzioni  di cui all'art. 7 e per beneficiare delle agevolazioni e
dei contributi previsti dalla presente legge.
    6.   La   giunta   regionale  puo',  con  propria  deliberazione,
articolare  il  registro  in  piu'  sezioni, a seconda dell'ambito di
attivita' e/o territoriale.
    7.  Le  associazioni  gia'  iscritte nel registro regionale delle
organizzazioni   di  volontariato  di  cui  all'art.  3  della  legge
regionale  n.  29/1993 e successive modificazioni possono far domanda
di iscrizione ai sensi del comma 2, previa richiesta di cancellazione
dal suddetto registro.