Art. 3.
        Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 11/1999
    1. Alla  lettera a) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale
n. 11/1999 la parola "generale" e' abrogata.
    2.  Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale
n. 11/1999 dopo le parole "opere pubbliche e trasporti" sono inserite
le parole "cultura, turismo e sport,".
    3.  Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale
n. 11/1999 dopo le parole "opere pubbliche e trasporti" sono inserite
le parole "cultura, turismo e sport,".
    4.  Alla lettera e) del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale
n. 11/1999 sono aggiunte le seguenti parole:
    "entro  trenta  giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il
presidente    della   giunta   regionale   provvede   comunque   alla
costituzione,  salvo l'integrazione con il pervenire delle successive
designazioni".