Art. 3. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 11/1999 1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/1999 la parola "generale" e' abrogata. 2. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/1999 dopo le parole "opere pubbliche e trasporti" sono inserite le parole "cultura, turismo e sport,". 3. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/1999 dopo le parole "opere pubbliche e trasporti" sono inserite le parole "cultura, turismo e sport,". 4. Alla lettera e) del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/1999 sono aggiunte le seguenti parole: "entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il presidente della giunta regionale provvede comunque alla costituzione, salvo l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni".