Art. 4.
        Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 11/1999
    1.  Il  comma  1  dell'art. 4 della legge regionale n. 11/1999 e'
sostituito dal seguente:
    "1. La  sezione per la pianificazione territoriale ed urbanistica
e' competente per:
      a) i  piani  urbanistici  comunali e le varianti integrali agli
strumenti  urbanistici  generali relativi a comuni aventi popolazione
superiore  a  5.000  abitanti e non contenenti gli approfondimenti di
cui  all'art.  39,  comma  5 e all'art. 82, comma 2, lettera a) della
legge regionale n. 36/1997;
      b) le  varianti  parziali agli strumenti urbanistici generali e
gli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti relativi a comuni
aventi  popolazione  superiore  a  5.000 abitanti la cui approvazione
residui  alla  Regione,  ivi  compresi quelli contenuti in accordi di
programma od in atti da rendersi in conferenze di servizi;
      c) le   varianti   al   piano   territoriale  di  coordinamento
paesistico  proposte  nell'ambito  di piani urbanistici comunali o di
strumenti  urbanistici  generali o di loro varianti o di procedimenti
concertativi".