Art. 4. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 11/1999 1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 11/1999 e' sostituito dal seguente: "1. La sezione per la pianificazione territoriale ed urbanistica e' competente per: a) i piani urbanistici comunali e le varianti integrali agli strumenti urbanistici generali relativi a comuni aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti e non contenenti gli approfondimenti di cui all'art. 39, comma 5 e all'art. 82, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 36/1997; b) le varianti parziali agli strumenti urbanistici generali e gli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti relativi a comuni aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti la cui approvazione residui alla Regione, ivi compresi quelli contenuti in accordi di programma od in atti da rendersi in conferenze di servizi; c) le varianti al piano territoriale di coordinamento paesistico proposte nell'ambito di piani urbanistici comunali o di strumenti urbanistici generali o di loro varianti o di procedimenti concertativi".