Art. 6.
    Inserimento dell'art. 7-bis nella legge regionale n. 11/1999
    1. Dopo  l'art. 7 della legge regionale n. 11/1999 e' inserito il
seguente:
    "Art.  7-bis  (Abrogazioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto per
il  periodo  transitorio  dall'art. 7,  comma  3,  sono  abrogate  le
seguenti disposizioni:
      a) gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge
regionale   24   marzo   1983,   n.  9  (composizione,  competenze  e
funzionamento del comitato tecnico urbanistico);
      b) la  legge  regionale 16 dicembre 1986, n. 34 (modifiche alla
legge  regionale  24 marzo 1983, n. 9 concernente la composizione, le
competenze e il funzionamento del comitato tecnico urbanistico);
      c) la  legge regionale 13 settembre 1994, n. 50 (modifiche alla
legge  regionale  24  marzo  1983,  n. 9: "Composizione, competenze e
funzionamento  del  comitato tecnico urbanistico" come modificata con
legge regionale 16 dicembre 1986, n. 34);
      d) l'art.  86  della  legge  regionale  4 settembre 1997, n. 36
(legge urbanistica regionale);
      e) la  legge  regionale  12  marzo  1980, n. 20 (norme a tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti);
      f) la  legge  regionale  12  marzo  1985,  n.  11 (modifiche ed
integrazioni  alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 20 e nuove norme
a tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico).
    2. Sono  soppressi i pareri della Commissione tecnico scientifica
regionale  per  l'Ambiente  naturale  di  cui  alla legge regionale 3
aprile 1990, n. 14 (norme per la tutela del patrimonio speleologico e
delle  aree  carsiche  e  per  lo  sviluppo  della  speleologia) come
modificata  dalla  legge  regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino
delle aree protette) e successive modificazioni".