Art. 6. Inserimento dell'art. 7-bis nella legge regionale n. 11/1999 1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 11/1999 e' inserito il seguente: "Art. 7-bis (Abrogazioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto per il periodo transitorio dall'art. 7, comma 3, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 (composizione, competenze e funzionamento del comitato tecnico urbanistico); b) la legge regionale 16 dicembre 1986, n. 34 (modifiche alla legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 concernente la composizione, le competenze e il funzionamento del comitato tecnico urbanistico); c) la legge regionale 13 settembre 1994, n. 50 (modifiche alla legge regionale 24 marzo 1983, n. 9: "Composizione, competenze e funzionamento del comitato tecnico urbanistico" come modificata con legge regionale 16 dicembre 1986, n. 34); d) l'art. 86 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale); e) la legge regionale 12 marzo 1980, n. 20 (norme a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti); f) la legge regionale 12 marzo 1985, n. 11 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 20 e nuove norme a tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico). 2. Sono soppressi i pareri della Commissione tecnico scientifica regionale per l'Ambiente naturale di cui alla legge regionale 3 aprile 1990, n. 14 (norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia) come modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni".