Art. 3. Espropriazioni 1. Per le espropriazioni continua ad applicarsi la procedura gia' prevista dall'art. 53 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 2. Per la determinazione delle indennita' di espropriazione, da corrispondere ai proprietari, si applica la normativa di cui all'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359.