Art. 3.
                           Espropriazioni
    1. Per le espropriazioni continua ad applicarsi la procedura gia'
prevista  dall'art. 53  del  testo unico delle leggi sugli interventi
nel   Mezzogiorno,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
    2.  Per  la determinazione delle indennita' di espropriazione, da
corrispondere ai proprietari, si applica la normativa di cui all'art.
5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359.