Art. 5. Occupazioni temporanee di urgenza 1. L'occupazione di urgenza delle aree da espropriare e' pronunciata, su richiesta del consorzio, con decreto del sindaco del comune nel cui territorio ricadono le opere pubbliche o di interesse pubblico da eseguire. 2. Per quanto non disciplinato dal presente articolo alla procedura di occupazione di urgenza delle aree di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, 22 ottobre 1971, n. 865, 3 gennaio 1978, n. 1, nonche' nella legge regionale 14 luglio 1979, n. 19.