Art. 5.
                  Occupazioni temporanee di urgenza
    1.   L'occupazione  di  urgenza  delle  aree  da  espropriare  e'
pronunciata,  su richiesta del consorzio, con decreto del sindaco del
comune  nel cui territorio ricadono le opere pubbliche o di interesse
pubblico da eseguire.
    2.  Per  quanto  non  disciplinato  dal  presente  articolo  alla
procedura  di occupazione di urgenza delle aree di cui al primo comma
si  applicano,  in quanto compatibili, le norme contenute nella legge
25 giugno  1865, n. 2359, 22 ottobre 1971, n. 865, 3 gennaio 1978, n.
1, nonche' nella legge regionale 14 luglio 1979, n. 19.