Art. 2. All'art. 7, comma 5 della legge regionale 1o dicembre 1989, n. 24, modificato dalla legge regionale 20 marzo 1992, n. 12 sono aggiunti i seguenti paragrafi: "Il termine di centottanta giorni e' ridotto a sessanta giorni qualora si tratti di variante di piano paesistico ambientale di area vasta gia' approvato dal consiglio regionale. Trascorso inutilmente il termine fissato dal presente comma il comune provvede comunque a trasmettere gli atti con le modalita' di cui al successivo comma 6 per consentire la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano paesistico ambientale di area vasta. Il comitato tecnico per la pianificazione paesistica dovra' comunque esprimersi sia su eventuali osservazioni, sia sull'eventuale parere espresso dal consiglio comunale, anche se formulati dopo la scadenza dei termini e sempre che le osservazioni o le determinazioni pervengano alla Regione in tempo utile e comunque prima dell'adozione del provvedimento della giunta regionale previsto dal successivo comma 7". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, 22 settembre 1999 VENEZIALE