(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 19 del 16 ottobre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue: "IlGoverno ha preso atto della comunicazione n. 3683 del 9 settembre 1999 inviata dal presidente del consiglio regionale, ove si evidenzia un errore materiale. Con l'occasione il Governo ha osservato in relazione all'art. 63, recante disposizioni transitorie nelle more dell'emanazione della legge regionale di riordino in materia urbanistica, che la Regione, per quanto concerne le procedure di approvazione degli strumenti urbanistici, dovra' comunque attenersi ai principi della normativa statale vigente in mateira. Ha osservato altresi', circa l'art. 93, comma 1, lettera g) che l'esercizio delle funzioni ivi indicate deve svolgersi nell'ambito delle competenze regionali in materia di protezione civile, cosi' come individuate dal capoVIII del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge persegue le seguenti finalita': a) il concorso e la partecipazione attiva della Regione Molise, in collaborazione con le altre Regioni del Mezzogiorno, alle politiche regionali, strutturali e di coesione dell'Unione europea e agli interventi dell'Italia per le aree depresse, nonche' al rinnovamento autonomistico delle istituzioni rappresentative e della pubblica amministrazione, nel rapporto con i cittadini, le imprese e le formazioni sociali; b) l'autoriforma della Regione e la promozione di quella degli enti locali, favorendo la costituzione di un solidale sistema di reciproca integrazione in coerenza con i ruoli istituzionali di cui ai successivi airticoli 4 e 5 e con la concertazione e partecipazione delle autonomie locali di cui ai successivi articoli 8 e 9; c) la valorizzazione, attraverso il decentramento e l'autonomia locale, delle identita' e delle risorse economiche, socio-culturali e ambientali delle comunita' molisane; d) il metodo e gli strumenti della programmazione e della concertazione con il concorso effettivo degli enti locali alle scelte e all'attuazione dei programmi e dei piani regionali; e) il sostegno dell'associazionismo e della cooperazione intercomunale dei comuni montani, anche mediante le comunita' montane, di quelli delle aree interne e di minori dimensione demografica e territoriale; f) il riconoscimento del ruolo delle camere di C.I.A.A., delle universita' e degli altri enti locali ad autonomia funzionale, sia ai fini della delega delle funzioni sia per il loro avvalimento; g) l'assolvimento di funzioni di rilevanza sociale da parte di famiglie e di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, anche mediante la riduzione delle strutture amministrative; h) la soppressione di funzioni e compiti amministrativi divenuti superflui; i) la semplificazione e unificazione, possibilmente in capo agli enti locali, di procedure e procedimenti amministrativi, abbattendo vincoli all'iniziativa delle imprese e del privato sociale.