Art. 100. Funzioni delle province 1. Le province svolgono in materia di istruzione secondaria superiore, ai sensi dell'art. 139, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 112/1998, le seguenti funzioni amministrative: a) istituzione, aggregazione, fusione, soppressione di istituti scolastici in attuazione della programmazione; b) piani di organizzazione della rete provinciale delle istituzioni scolastiche; c) supporti organizzativi ai servizi per alunni handicappati; d) costituzione e vigilanza degli organi collegiali scolastici provinciali. 2. Le province sono delegate all'esercizio delle seguenti funzioni: a) aggiornamento degli operatori addetti ai servizi; b) educazione permanente e continua degli adulti; c) contributi ai comuni per gli scuolabus e le mense scolastiche.