Art. 101. Funzioni dei comuni 1. I comuni singoli o associati e le comunita' montane, ai sensi del precedente art. 6, esercitano, per attribuzione diretta, anche in collaborazione con le province e d'intesa con le istituzioni scolastiche, i compiti e le funzioni amministrative in materia di istruzione scolastica, riguardanti i gradi inferiori alla scuola secondaria superiore, di cui all'art. 139, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 112/1998, e segnatamente quelle riguardanti: a) istituzione, aggregazione, fusione, soppressione di istituti scolastici in attuazione della programmazione; b) piani di organizzazione della rete comunale o intercomunale delle istituzioni scolastiche; c) supporti organizzativi ai servizi per alunni handicappati; d) costituzione e vigilanza degli organi collegiali scolastici; e) fornitura di libri di testo e materiale didattico; f) integrazione scolastica degli alunni disagiati; g) assegni di studio per alunni delle scuole secondarie superiori; h) residenze e convitti; i) mensa scolastica e trasporto degli alunni; l) ogni altra azione per favorire il diritto allo studio. 2. I comuni, in collaborazione con le comunita' montane, la provincia e le autorita' scolastiche, promuovono: a) l'educazione degli adulti; b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale; c) azioni di sostegno alle pari opportunita' di istruzione scolastica; d) prevenzione della dispersione scolastica ed educazione alla salute.