Art. 105. Riordino e integrazione delle materie dell'istruzione scolastica, della formazione professionale, del collocamento e delle politiche attive del lavoro. 1. Con distinto provvedimento legislativo, la Regione Molise provvede, ai sensi del precedente art. 19, alla disciplina organica del sistema regionale integrato dell'istruzione scolastica, della formazione professinale, del collocamento e delle politiche attive dellavoro, perseguendo i seguenti principi e obiettivi: a) programmazione e realizzazione di una offerta formativa, con la partecipazione degli enti locali, attuando azioni di integrazione del sistema scolastico e di quello della formazione professionale con il mondo dei lavoro, per promuovere nuove opportunita' di occupazione attraverso il miglioramento dei servizi formativi e l'armonizzazione degli interventi di orientamento, formazione di base, continua, superiore e di riqualificazione; b) promozione degli strumenti e delle procedure di raccordo e di concertazione tra Regione, enti locali e parti sociali e altri soggetti istituzionali; c) rafforzamento dell'offerta formativa integrata mediante servizi formativi e di accompagnamento, qualificazione delle strutture e certificazione dei prodolti, nonche' allocazione delle risorse finanziarie in vista di una loro utilizzazione misurabile in efficienza e in efficacia; d) raccordo con tutte le istituzioni scolastiche e quelle universitarie e della ricerca; e) definizione di tipologie di interventi formativi finalizzate all'ingresso nel mercato del lavoro, alla formazione continua, al reinserimento lavorativo dei disoccupati, allo sviluppo del lavoro autonomo, cooperativo e imprenditoriale, all'ingresso, possibilmente in maniera stabile, nel lavoro di soggetti disabili socialmente, fisicamente e psichicamente; f) realizzazione di condizioni di pari opportunita' tra uomini e donnne; g) ricerca e standardizzazione di profili professionali, congiuntamente all'innovazione della didattica e della valutazione dei risultati dei processi formativi; h) decentramento delle funzioni, dei compiti e dei servizi segnatamente alle province sia in materia di formazione professionale in applicazione dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, sia in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro, in applicazione dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 469/1997. 2. La legge regionale, di cui al precedente comma 1, disciplinera' anche le conseguenti modifiche delle leggi regionali numeri 10/1995 e 24/1995.