Art. 105.
Riordino  e  integrazione  delle  materie dell'istruzione scolastica,
della  formazione  professionale,  del collocamento e delle politiche
                         attive del lavoro.
    1.  Con  distinto  provvedimento  legislativo,  la Regione Molise
provvede,  ai  sensi del precedente art. 19, alla disciplina organica
del  sistema  regionale  integrato  dell'istruzione scolastica, della
formazione  professinale,  del  collocamento e delle politiche attive
dellavoro, perseguendo i seguenti principi e obiettivi:
      a) programmazione e realizzazione di una offerta formativa, con
la  partecipazione degli enti locali, attuando azioni di integrazione
del sistema scolastico e di quello della formazione professionale con
il mondo dei lavoro, per promuovere nuove opportunita' di occupazione
attraverso  il miglioramento dei servizi formativi e l'armonizzazione
degli  interventi  di  orientamento,  formazione  di  base, continua,
superiore e di riqualificazione;
      b) promozione  degli  strumenti e delle procedure di raccordo e
di  concertazione  tra  Regione,  enti locali e parti sociali e altri
soggetti istituzionali;
      c) rafforzamento   dell'offerta  formativa  integrata  mediante
servizi   formativi   e   di  accompagnamento,  qualificazione  delle
strutture  e  certificazione  dei prodolti, nonche' allocazione delle
risorse  finanziarie in vista di una loro utilizzazione misurabile in
efficienza e in efficacia;
      d) raccordo  con  tutte  le  istituzioni  scolastiche  e quelle
universitarie e della ricerca;
      e) definizione di tipologie di interventi formativi finalizzate
all'ingresso  nel  mercato  del  lavoro, alla formazione continua, al
reinserimento  lavorativo  dei  disoccupati, allo sviluppo del lavoro
autonomo,  cooperativo e imprenditoriale, all'ingresso, possibilmente
in  maniera  stabile,  nel  lavoro  di soggetti disabili socialmente,
fisicamente e psichicamente;
      f) realizzazione  di condizioni di pari opportunita' tra uomini
e donnne;
      g) ricerca   e   standardizzazione  di  profili  professionali,
congiuntamente  all'innovazione  della  didattica e della valutazione
dei risultati dei processi formativi;
      h) decentramento  delle  funzioni,  dei  compiti  e dei servizi
segnatamente alle province sia in materia di formazione professionale
in  applicazione  dell'art.  143, comma 2, del decreto legislativo n.
112/1998,  sia  in  materia di collocamento e di politiche attive del
lavoro,  in  applicazione  dell'art. 2,  commi  1  e  2,  del decreto
legislativo n. 469/1997.
    2.   La   legge   regionale,   di  cui  al  precedente  comma  1,
disciplinera'  anche  le  conseguenti modifiche delle leggi regionali
numeri 10/1995 e 24/1995.