Art. 14. Organo regionale di controllo - Modifiche alla legge regionale 26 maggio 1992, n. 15 1. All'art. 1 della legge regionale n. 15/1992 e' aggiunto il seguente comma: "4. L'attivita' del comitato e' preordinata a promuovere e sostenere, nell'ambito delle proprie funzioni, l'autonomia delle province, dei comuni, delle comunita' montane e degli altri enti locali". 2. Gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 15/1992 sono sostituiti dal seguente: "1. Il comitato, ai sensi dell'art. 62 dello statuto regionale e dell'art. 130 della Costituzione, e' unico, ha sede nel capoluogo regionale e svolge la sua attivita' in forma decentrata attraverso le sezioni provinciali competenti nei confronti degli enti locali compresi nel rispettivo ambito territoriale. 2. Le parole "Comitato regionale e sezioni provinciali di controllo", ovunque previste congiuntamente dalla presente legge, sono sostituite dalle parole "Sezioni provinciali". 3. Il comitato e' interamente rinnovato quando ricorrano le condizioni di cui al comma 6 dell'art. 42 della legge n. 142/1990 e al successivo art. 10 della presente legge". 4. L'art. 12 della legge regionale n. 15/1992 e' sostituito dal seguente: "1. I componenti supplenti, secondo il disposto dell'art. 42, comma 3, della legge n. 142/1990, sostituiscono, su convocazione del presidente della sezione in caso di assenza o impedimento, i componenti effettivi che appartengono alla stessa categoria di eletti". 4. All'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 15/1992, le parole "almeno due volte la settimana" sono sostituite dalle parole "di norma una volta la settimana". 5. Gli articoli 17 e 20 della legge regionale n. 15/1992 sono sostituiti dal seguente: "1. L'esercizio del controllo del comitato si svolge sulla legittimita' degli atti degli enti locali con le modalita', i termini e i limiti di cui all'art. 17, commi 33-45 della legge 15 maggio 1997, n. 127". 6. All'art. 27 della legge regionale n. 15/1992 e' aggiunto il seguente comma: "7. Per risolvere e rispondere a quesiti in ordine alla applicazione pratica delle norme e, in genere, per agevolare la tempestivita', la qualita' e l'economicita' della azione amministrativa degli enti locali, il comitato promuove l'organizzazione, d'intesa con la giunta, di servizi di consulenza". All'art. 37, il comma 1 della legge regionale n. 15/1992 e' sostituito dal seguente: 7. "1. Ai componenti del comitato spetta per ogni giornata di seduta, nei limiti di cinquantadue sedute l'anno, un'indennita' di presenza nella misura di: presidente L. 200.000; vice-presidente L. 160.000; componenti effettivi e supplenti L. 130.000. Tali misure sono annualmente rideterminate dalla giunta regionale in relazione all'aumento percentuale dell'inflazione verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'"ISTAT".