Art. 2. O g g e t t o 1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998 e dell'art. 3 della legge n. 142/1990, disciplina: a) la puntuale individuazione e ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi, mediante attribuzione o delega ai comuni, alle province, alle comunita' montane e agli altri enti locali ad autonomia funzionale, identificando preliminarmente le funzioni e i compiti che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e che, quindi, vanno mantenuti in capo alla Regione; b) la regolazione dei conseguenti e contestuali rapporti tra Regione ed enti locali in ordine alla ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; c) le forme di concertazione, intesa e consultazione con le rappresentanze degli enti locali; d) la costituzione, composizione e funzionamento della Conferenza regionale delle autonomie locali, di cui al successivo art. 9; e) indirizzi per il riordino legislativo delle materie e dei settori organici di materie. 2. Le materie che formano oggetto dei conferimenti disposti dalla presente legge sono comprese nei seguenti settori organici: a) sviluppo economico e attivita' produttive; b) servizi alla persona e alla comunita'; c) territorio, ambiente e infrastrutture; d) polizza amministrativa. 3. Le presenti disposizioni generali si applicano, in quanto compatibili, anche alle materie dell'agricoltura e pesca, del trasporto pubblico locale e dei mercato del lavoro, che formano oggetto di altre leggi regionali.