Art. 27. Funzioni e compiti riservati alle sole province 1. Alle sole province sono riservate le funzioni e compiti amministrativi di interesse provinciale, che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nelle materie di cui all'art.24, comma 2. della presente legge, segnatamente concernenti: a) attivita' di programmazione, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 142/1990; b) assistenza tecnico-amministrativa alle comunita' montane e raccolta ed elaborazione dei dati, nonche' coordinamento su scala provinciale del sistema informativo, secondo le previsioni del programma statistico nazionale e dei programmi statistici regionali; c) gestione attivita' utenze motori agricoli; d) vigilanza e tutela di enti, aziende, consorzi ed organizzazioni locali e) interventi per l'orientamento dei consumi alimentari; f) utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura g) gestione del demanio armentizio. 2. Per le funzioni di cui al comma 1 le province possono avvalersi della collaborazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.