Art. 32. Funzioni e compiti dei comuni 1. Sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma singola o associata, le seguenti funzioni: a) istruttoria dei progetti di cofinanziamento dell'Unione europea; b) apprestamento e gestione di aree attrezzate per la localizzazione e la riqualificazione di insediamenti di imprese artigiane e per il recupero e l'adattamento di fabbricati produttivi; c) concorso alle determinazioni delle priorita' degli obiettivi previsti dal programma provinciale.