Art. 34. Adempimenti degli istituti finanziari convenzionati 1. Per la gestione e gli adempimenti tecnici riguardanti la concessione e l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e incentivi alle imprese artigiane, le province si possono avvalere di istituti finanziari specializzati, secondo convenzione nella quale sono garantite condizioni di economicita' e di tempestivita'.