Art. 48. Funzioni della Regione 1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative aventi, ai sensi del precedente art. 4, esigenze di carattere unitario a livello regionale in materia di acque minerali e termali: a) piano regionale delle attivita' connesse con le acque minerali e termali; b) coordinamento a livello regionale dell'attuazione dei programmi dell'Unione europea; c) criteri per i permessi di ricerca e la concessione di coltivazione delle acque minerali e termali; d) indirizzi ai comuni per l'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali e per l'imbottigliamento delle acque minerali; e) determinazione del canone di concessione per acque minerali e termali; f) acquisizione delle informazioni delle imprese trasmesse dai comuni, ai sensi del successivo art. 50, e inoltro delle stesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.