Art. 61. Funzioni delle province 1. Le province esercitano le funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti vaste zone intercomunali ovvero l'intero territorio provinciale e, in particolare, la formazione e l'approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale, cosi' come previsto dall'art. 15 della legge n. 142/1990. 2. Il piano territoriale di coordinamento provinciale assumera' anche valore ed effetti di piano di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, secondo forme di intesa tra province e le amministrazioni, anche statali, competenti. 3. L'operativita' dell'esercizio delle funzioni, di cui al comma 1, consegue all'approvazione della legge urbanistica regionale.