Art. 66. Funzioni della Regione 1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica: a) determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilita' di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti sul territorio; b) i piani e i programmi di intervento e obiettivi di settore, nonche' tipologie di intervento; c) modalita' di incentivazione finanziaria e criteri per la ripartizione dei finanziamenti; d) individuazione delle categorie degli operatori incaricati dell'attuazione dei programmi edilizi da ammettere a finanziamento; e) limiti di costo e requisiti oggettivi per la realizzazione degli interventi; limiti di reddito e requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici; f) verifica dell'attuazione dei programmi; g) contributi agli operatori per la realizzazione degli interventi di E.R.P.; h) promozione e coordinamento della formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruenti contributi pubblici e dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; i) promozione delle iniziative di ricerca e sperimentazione; l) criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e relativi canoni; m) modalita' di gestione del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti; n) criteri per la vigilanza amministrativa e finanziaria delle cooperative e imprese edilizie comunque fruenti di contributo pubblico; o) concorso con lo Stato, sentiti gli enti locali, nella elaborazione di programmi di E.R.P. aventi interesse nazionale; p) disciplina degli II.AA.CC.PP. e controllo sugli stessi. 2. La Regione, con successiva legge, ai sensi del precedente art. 15, provvede alla riforma organica della materia di E.R.P.