Art. 67. Funzioni dei comuni 1. Sono conferite ai comuni, singoli o associati, le seguenti funzioni e compiti, che esercitano nell'ambito della disciplina regionale, in materia di edilizia residenziale pubblica: a) rilevamento del fabbisogno abitativo; b) accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti c) accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi; d) vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative e delle imprese edilizie comunque fruenti di contributi pubblici; e) autorizzazione alla cessione in proprieta' del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprieta' indivisa, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 179/1992; f) autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 179/1992; g) formazione dei bandi di assegnazione e approvazione delle graduatorie; h) promozione della mobilita' degli assegnatari.