Art. 74. Fnnzioni delle province 1. Sono attribuite alle province le funzioni e i compiti riguardanti: a) il monitoraggio sulla produzione, impiego, diffusione, persistenza nell'ambiente e effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare; b) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere; c) l'autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi; d) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione; e) ordinanze di carattere contingibile e urgente per la sospensione di attivita' produttive in caso di pericolo di danno irreversibile idrico e ambientale.