Art. 74.
                       Fnnzioni delle province
    1.  Sono  attribuite  alle  province  le  funzioni  e  i  compiti
riguardanti:
      a) il   monitoraggio  sulla  produzione,  impiego,  diffusione,
persistenza nell'ambiente e effetto sulla salute umana delle sostanze
ammesse alla produzione di preparati per lavare;
      b) il  monitoraggio  sullo stato di eutrofizzazione delle acque
interne e costiere;
      c) l'autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi;
      d) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione;
      e) ordinanze   di  carattere  contingibile  e  urgente  per  la
sospensione  di  attivita'  produttive  in  caso di pericolo di danno
irreversibile idrico e ambientale.