Art. 78. Funzioni dei comuni 1. I comuni singoli o associati e, nei casi di cui al precedente art. 6, le comunita' montane esercitano funzioni in materia di inquinamento acustico adottando piani di contenimento ed abbattimento del rumore, ai sensi dell'art. 10, comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonche' emettono ordinanze di carattere contingibile e urgente per misure temporanee di contenimento o abbattimento di emissioni sonore. 2. I comuni esercitano funzioni di regolamentazione, rilevazione, controllo, autorizzazione e revoca in ordine a competenze comunali riguardanti attivita' produttive, sociali e culturali connesse con emissioni sonore e atmosferiche. 3. I comuni, singoli o associati, rilasciano altresi' nulla-osta ai fini di tutela ambientale e della salute della popolazione per pontiradio e relativi ripetitori, nonche' impianti di telefonia mobile, che operino nell'ambito comunale o intercomunale.